(CODICE CIVILE-art. 659)
                              Art. 659. 
 
                  (Legato a favore del creditore). 
 
  Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa  un  legato  al
suo creditore, il legato non  si  presume  fatto  per  soddisfare  il
legatario del suo credito.