(CODICE CIVILE-art. 662)
                              Art. 662. 
 
                (Onere della prestazione del legato). 
 
  Il testatore puo' porre la prestazione del legato  a  carico  degli
eredi ovvero a carico di uno o piu' legatari. Quando il testatore non
ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi. 
 
  Su ciascuno dei diversi onerati  il  legato  grava  in  proporzione
della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il  testatore  non
ha diversamente disposto.