(CODICE CIVILE-art. 663)
                              Art. 663. 
 
                  (Legato imposto a un solo erede). 
 
  Se l'obbligo  di  adempiere  il  legato  e'  stato  particolarmente
imposto a uno degli eredi, questi solo e' tenuto a soddisfarlo. 
 
  Se e' stata legata una cosa propria di un coerede, i  coeredi  sono
tenuti a compensarlo del  valore  di  essa  con  danaro  o  con  beni
ereditari, in proporzione della loro  quota  ereditaria,  quando  non
consta una contraria volonta' del testatore.