(CODICE CIVILE-art. 664)
                              Art. 664. 
 
                 (Adempimento del legato di genere). 
 
  Nel legato di cosa determinata  soltanto  nel  genere,  la  scelta,
quando dal testatore non e' affidata  al  legatario  o  a  un  terzo,
spetta all'onerato. Questi e' obbligato a dare cose di  qualita'  non
inferiore alla media; ma se nel patrimonio ereditario vi e' una  sola
delle cose appartenenti al genere indicato, l'onerato non ha facolta'
ne' puo'  essere  obbligato  a  prestarne  un'altra,  salvo  espressa
disposizione contraria del testatore. 
 
  Se la scelta e' lasciata dal testatore al legatario o a  un  terzo,
questi devono scegliere una cosa di media qualita'; ma  se  cose  del
genere indicato si trovano nell'eredita', il legatario puo' scegliere
la migliore. 
 
  Se il terzo non puo' o non vuole fare la scelta, questa e' fatta  a
norma del terzo comma dell'art. 631.