(CODICE CIVILE-art. 667)
                              Art. 667. 
 
                   (Accessioni della cosa legata). 
 
  La cosa legata, con tutte le sue pertinenze, deve  essere  prestata
al legatario nello stato in cui si trova al  tempo  della  morte  del
testatore. 
 
  Se e' stato legato un fondo, sono  comprese  nel  legato  anche  le
costruzioni fatte nel fondo, sia che esistessero gia' al tempo  della
confezione del testamento, sia che non  esistessero,  salva  in  ogni
caso l'applicabilita' del secondo comma dell'art. 686. 
 
  Se il fondo legato e' stato accresciuto  con  acquisti  posteriori,
questi sono dovuti al legatario, purche' siano contigui  al  fondo  e
costituiscano con esso una unita' economica.