(CODICE CIVILE-art. 668)
                              Art. 668. 
 
                      (Adempimento del legato). 
 
  Se la cosa legata e' gravata da una servitu', da  un  canone  o  da
altro onere inerente al fondo, ovvero da una  rendita  fondiaria,  il
peso ne e' sopportato dal legatario. 
 
  Se la cosa legata e' vincolata per una rendita semplice, un censo o
altro debito dell'eredita', o anche di un terzo, l'erede e' tenuto al
pagamento  delle  annualita'  o  degli  interessi   e   della   somma
principale, secondo la natura del debito, qualora  il  testatore  non
abbia diversamente disposto.