(CODICE CIVILE-art. 669)
                              Art. 669. 
 
                     (Frutti della cosa legata). 
 
  Se oggetto del legato  e'  una  cosa  fruttifera,  appartenente  al
testatore al momento della sua morte, i frutti o gli  interessi  sono
dovuti al legatario da questo momento. 
 
  Se la cosa appartiene all'onerato o a un terzo, ovvero se si tratta
di cosa determinata per genere o quantita', i frutti o gli  interessi
sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno  in  cui
la prestazione del legato e' stata promessa, salvo che  il  testatore
abbia diversamente disposto.