(CODICE CIVILE-art. 673)
                              Art. 673. 
 
  (Perimento della cosa legata. Impossibilita' della prestazione). 
 
  Il legato non ha effetto se la cosa legata  e'  interamente  perita
durante la vita del testatore. 
 
  L'obbligazione dell'onerato si  estingue  se,  dopo  la  morte  del
testatore, la prestazione e' divenuta impossibile per causa a lui non
imputabile.