Art. 245. 
 
                 Liquidazione coatta amministrativa 
 
  1. Il Ministro delle attivita' produttive, su proposta  dell'ISVAP,
puo'   disporre,   con   decreto,   la   revoca   dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' in tutti i rami e la liquidazione coatta
amministrativa,  anche  quando  ne  sia  in  corso  l'amministrazione
straordinaria ovvero la  liquidazione  secondo  le  norme  ordinarie,
qualora le irregolarita' nell'amministrazione o le  violazioni  delle
disposizioni  legislative,  amministrative  o  statutarie  ovvero  le
perdite previste siano di eccezionale gravita'. 
  2. La liquidazione coatta puo' essere proposta dall'ISVAP,  con  il
medesimo procedimento indicato  nel  comma  1,  anche  a  seguito  di
istanza  motivata   degli   organi   amministrativi,   dell'assemblea
straordinaria,  dei  commissari  straordinari   o   dei   liquidatori
ricorrendo i presupposti di cui al comma 1. 
  3. Il decreto del Ministro delle attivita' produttive e la proposta
dell'ISVAP  sono   comunicati   dai   commissari   liquidatori   agli
interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento. 
  4. Dalla data di emanazione del decreto cessano le  funzioni  degli
organi amministrativi e di controllo, nonche' di  ogni  altro  organo
dell'impresa che sia ancora in carica. Cessano altresi'  le  funzioni
dell'assemblea dei  soci,  fatte  salve  le  ipotesi  previste  dagli
articoli 262, comma 1, e 263, comma 2. 
  5. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell'ISVAP, che  si
avvale, qualora l'impresa operi attraverso  succursali  stabilite  in
altri Stati membri, anche delle autorita' di vigilanza di tali Stati.
I provvedimenti e la procedura di liquidazione coatta  amministrativa
di imprese italiane si applicano e producono  i  loro  effetti  negli
altri Stati membri. 
  6. L'ISVAP, qualora sia  necessario  od  opportuno  ai  fini  della
liquidazione, puo' autorizzare i commissari liquidatori a  proseguire
operazioni specificamente individuate. 
  7. Le imprese  di  assicurazione  non  sono  soggette  a  procedure
concorsuali diverse dalla liquidazione coatta  prevista  dalle  norme
del  presente  capo.  Per  quanto  non  espressamente   previsto   si
applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.