Art. 246. Organi della procedura 1. L'ISVAP nomina uno o piu' commissari liquidatori ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente e' designato nell'atto di nomina. I liquidatori e il comitato di sorveglianza sono nominati per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti di tempo tenuto conto dei risultati e dell'operato degli organi della procedura. 2. L'ISVAP puo' revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza. 3. Le indennita' spettanti ai commissari ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall'ISVAP in base ai criteri da esso stabiliti. La spesa e' a carico dell'impresa sottoposta alla procedura. 4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalita' e di onorabilita' stabiliti per i soggetti che svolgono, rispettivamente, funzioni di amministrazione e funzioni di controllo presso l'impresa di assicurazione o di riassicurazione.