Art. 246. 
 
                       Organi della procedura 
 
  1. L'ISVAP nomina uno o piu' commissari liquidatori ed un  comitato
di  sorveglianza  composto  da  tre  a  cinque  componenti,  il   cui
presidente e' designato nell'atto  di  nomina.  I  liquidatori  e  il
comitato di sorveglianza sono  nominati  per  un  periodo  triennale,
rinnovabile senza limiti  di  tempo  tenuto  conto  dei  risultati  e
dell'operato degli organi della procedura. 
  2. L'ISVAP puo' revocare o sostituire i commissari ed i  componenti
del comitato di sorveglianza. 
  3. Le indennita' spettanti  ai  commissari  ed  ai  componenti  del
comitato di sorveglianza  sono  determinate  dall'ISVAP  in  base  ai
criteri  da  esso  stabiliti.  La  spesa  e'  a  carico  dell'impresa
sottoposta alla procedura. 
  4.  Agli  organi  della  procedura  si  applicano  i  requisiti  di
professionalita' e di  onorabilita'  stabiliti  per  i  soggetti  che
svolgono, rispettivamente, funzioni di amministrazione e funzioni  di
controllo presso l'impresa di assicurazione o di riassicurazione.