Art. 247. 
 
                Adempimenti in materia di pubblicita' 
 
  1. I  provvedimenti  di  liquidazione  coatta  amministrativa  sono
pubblicati  a  cura  dell'ISVAP  nella  Gazzetta  Ufficiale  e,   per
estratto,  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  e   sono
altresi' riprodotti nel Bollettino. 
  2. L'ISVAP, qualora sia informato della liquidazione di un'impresa,
che opera sul territorio della Repubblica in regime di stabilimento o
di libera prestazione di servizi, dall'autorita' di  vigilanza  dello
Stato  membro  di  origine,  puo'  disporre  la  pubblicazione  della
decisione secondo le modalita'  che  ritiene  piu'  opportune.  Nella
pubblicazione e' indicata l'autorita'  di  vigilanza  competente,  la
legislazione  dello  Stato  membro  che  trova  applicazione   e   il
nominativo del liquidatore. La pubblicazione  e'  redatta  in  lingua
italiana. I provvedimenti e le procedure di liquidazione  di  imprese
di altri Stati membri sono disciplinati e producono i  loro  effetti,
senza ulteriori  formalita',  nell'ordinamento  italiano  secondo  la
normativa dello Stato di origine. 
  3.  Entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione  della  nomina  i
commissari depositano in copia l'atto di nomina  degli  organi  della
liquidazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.