Art. 248. 
 
         Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza 
 
  1. Se un'impresa, non sottoposta a liquidazione coatta, si trova in
stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede
legale, su richiesta di uno o piu' creditori ovvero  su  istanza  del
pubblico ministero o d'ufficio, sentito l'ISVAP  e  i  rappresentanti
legali dell'impresa, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza  in
camera   di   consiglio.   Quando   l'impresa   sia   sottoposta   ad
amministrazione straordinaria,  il  tribunale  dichiara  l'insolvenza
anche su ricorso dei commissari straordinari,  sentiti  i  commissari
stessi, l'ISVAP e i cessati rappresentanti legali.  Si  applicano  le
disposizioni  dell'articolo  195,  primo,  secondo  periodo,   terzo,
quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare. 
  2. Se un'impresa  si  trova  in  stato  di  insolvenza  al  momento
dell'emanazione   del   provvedimento    di    liquidazione    coatta
amministrativa e l'insolvenza non e' stata dichiarata  ai  sensi  del
comma 1, il tribunale del luogo in cui l'impresa ha la  sede  legale,
su ricorso dei commissari  liquidatori  o  su  istanza  del  pubblico
ministero o d'ufficio,  sentiti  l'ISVAP,  i  cessati  rappresentanti
legali dell'impresa e i commissari se nominati,  accerta  tale  stato
con sentenza in camera di consiglio.  Si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma,  della  legge
fallimentare. 
  3. Nel caso dell'impresa di assicurazione o di  riassicurazione  lo
stato  d'insolvenza  si  manifesta,  oltre  che  nei  modi   indicati
nell'articolo 5, secondo comma, della legge fallimentare, anche nella
situazione di notevole,  evidente  e  non  transitoria  insufficienza
delle attivita' patrimoniali necessarie per far fronte  agli  impegni
relativi ai crediti di assicurazione o di riassicurazione. 
  4. La dichiarazione giudiziale dello stato  di  insolvenza  produce
gli effetti indicati nell'articolo 203 della legge fallimentare.