Art. 249. 
 
Effetti nei confronti dell'impresa,  dei  creditori  e  sui  rapporti
                       giuridici preesistenti 
 
  1. Dalla data  di  emanazione  del  provvedimento  che  dispone  la
liquidazione  coatta  nei  confronti  dell'impresa  non  puo'  essere
promossa o proseguita alcuna azione ne', per qualsiasi  titolo,  puo'
essere parimenti promosso  o  proseguito  alcun  atto  di  esecuzione
forzata o  cautelare.  Per  le  azioni  civili  di  qualsiasi  natura
derivanti  dalla  liquidazione  e'   competente   esclusivamente   il
tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale. 
  2. Dalla data del provvedimento di liquidazione  si  producono  gli
effetti previsti dalle disposizioni del titolo II, capo III,  sezione
II e sezione IV, e dall'articolo 66 della legge fallimentare. 
 
          Nota all'art. 249: 
              - L'art. 66 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
          il seguente: 
              «Art. 66 (Azione revocatoria ordinaria). - Il  curatore
          puo' domandare che siano  dichiarati  inefficaci  gli  atti
          compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo
          le norme del codice civile. 
              L'azione si propone dinanzi al tribunale  fallimentare,
          sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto
          dei suoi aventi causa  nei  casi  in  cui  sia  proponibile
          contro costoro.