Art. 250. 
 
           Poteri e funzionamento degli organi liquidatori 
 
  1.  I  commissari  liquidatori  hanno  la   rappresentanza   legale
dell'impresa,  esercitano  tutte  le  azioni  ad  essa  spettanti   e
procedono  alle  operazioni  di  accertamento  del   passivo   e   di
liquidazione dell'attivo. I  commissari,  nell'esercizio  delle  loro
funzioni, sono pubblici ufficiali. 
  2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari  nell'esercizio
delle loro funzioni e fornisce pareri nei casi previsti dalla legge o
dalle disposizioni previste nel regolamento adottato  dall'ISVAP.  Il
comitato di sorveglianza vigila sulla regolarita' della  liquidazione
e, a tal fine, periodicamente verifica l'adeguatezza delle  procedure
amministrative attuate dai commissari  e  svolge  accertamenti  sugli
atti della liquidazione  con  particolare  riguardo  ai  rapporti  di
natura patrimoniale. 
  3. L'ISVAP, in via generale con regolamento o  in  via  particolare
con istruzioni specifiche, puo' emanare direttive per lo  svolgimento
della  procedura  e  puo'  stabilire  che  per  talune  categorie  di
operazioni o di atti sia necessaria la preliminare  acquisizione  del
parere del comitato di  sorveglianza  e  l'autorizzazione  preventiva
dello stesso ISVAP. I componenti degli organi della liquidazione sono
personalmente  responsabili  dell'inosservanza   delle   prescrizioni
dell'ISVAP. Esse sono comunque  inopponibili  ai  terzi  che  non  ne
abbiano avuto conoscenza. 
  4. I commissari presentano semestralmente all'ISVAP  una  relazione
tecnica sulla situazione  contabile  e  patrimoniale  dell'impresa  e
sull'andamento della liquidazione, accompagnata da  un  rapporto  del
comitato di sorveglianza. L'ISVAP fornisce alle autorita' degli altri
Stati membri le informazioni che siano  richieste  sullo  svolgimento
della procedura di liquidazione dell'impresa rispetto alla  quale  e'
l'autorita'  competente.  I  commissari  informano  periodicamente  i
creditori,   secondo   le   modalita'   stabilite   dall'ISVAP,   con
regolamento, sull'andamento della liquidazione. 
  5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' e dell'azione
dei  creditori  sociali  contro  i  componenti  dei  cessati   organi
amministrativi e di controllo ed il direttore  generale,  dell'azione
contro la  societa'  di  revisione  e  l'attuario  revisore,  nonche'
dell'azione del creditore sociale contro la  societa'  o  l'ente  che
esercita  l'attivita'  di  direzione  e  coordinamento,   spetta   ai
commissari,   sentito   il   comitato   di    sorveglianza,    previa
autorizzazione dell'ISVAP. 
  6. Ai commissari liquidatori  e  al  comitato  di  sorveglianza  si
applica l'articolo 234, commi 8 e 9. 
  7. I commissari, previa autorizzazione dell'ISVAP e con  il  parere
favorevole del comitato di  sorveglianza,  possono  farsi  coadiuvare
nello svolgimento delle operazioni dalla CONSAP,  previa  convenzione
approvata dal Ministro delle attivita' produttive, ovvero  da  terzi,
ma sotto  la  propria  responsabilita',  con  oneri  a  carico  della
liquidazione.   In   casi   eccezionali,   i    commissari,    previa
autorizzazione dell'ISVAP, possono delegare a terzi il compimento  di
singoli atti.