Art. 252. 
 
                      Accertamento del passivo 
 
  1. Entro sessanta giorni dalla nomina  i  commissari  comunicano  a
ciascun creditore, mediante consegna diretta, raccomandata con avviso
di ricevimento o trasmissione per via telematica, le somme risultanti
a  credito  di  ciascuno  secondo  le   scritture   e   i   documenti
dell'impresa. La comunicazione s'intende effettuata  con  riserva  di
eventuali contestazioni. 
  2. La comunicazione e' effettuata all'ultimo  indirizzo  risultante
agli atti dell'impresa. E' onere del creditore interessato,  in  caso
di variazione, informare senza indugio i  commissari.  Nei  confronti
dei  creditori  irreperibili,  o  per  i  quali  non  vi  sia   prova
dell'avvenuta ricezione all'ultimo  indirizzo  risultante  agli  atti
dell'impresa, la comunicazione e' effettuata  presso  la  cancelleria
del tribunale del  luogo  dove  ha  sede  legale  l'impresa  mediante
inserimento nel fascicolo relativo al deposito dello  stato  passivo.
In tal  caso  la  comunicazione  puo'  essere  redatta  in  un  unico
documento. 
  3. L'informazione iniziale ai  creditori  che  hanno  la  residenza
abituale, il domicilio o la sede legale in uno Stato  membro  diverso
dalla Repubblica,  comprese  le  pubbliche  amministrazioni  di  tali
Stati, avviene con le modalita' indicate all'articolo 253. 
  4. L'ISVAP puo' stabilire ulteriori forme di pubblicita' allo scopo
di rendere nota la scadenza dei termini per  la  presentazione  delle
domande di insinuazione al passivo da parte di coloro che  non  hanno
ricevuto la comunicazione di cui al comma 1. 
  5. Entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  raccomandata,  i
creditori possono presentare o  inviare,  mediante  raccomandata  con
avviso di ricevimento, i loro  reclami  ai  commissari,  allegando  i
documenti  giustificativi.  Negli  stessi  termini  e   modalita'   i
creditori che hanno la residenza abituale, il  domicilio  o  la  sede
legale  in   un   altro   Stato   membro,   comprese   le   pubbliche
amministrazioni, hanno diritto a presentare i loro reclami. 
  6. Entro novanta giorni dalla pubblicazione  del  provvedimento  di
liquidazione nella Gazzetta Ufficiale i  creditori  che  non  abbiano
ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 3  possono  chiedere
ai commissari, mediante raccomandata con avviso  di  ricevimento,  il
riconoscimento dei propri crediti, presentando  i  documenti  atti  a
provare l'esistenza, la specie e l'entita' dei propri diritti. Con le
stesse modalita'  e  termini,  salvo  che  l'ammissione  non  avvenga
d'ufficio, i creditori che hanno la residenza abituale, il  domicilio
o la sede legale in un altro  Stato  membro,  comprese  le  pubbliche
amministrazioni,  inviano   ai   commissari   copia   dei   documenti
giustificativi di cui sono in  possesso  e  indicano  la  natura  del
credito, la data in cui e' sorto e il relativo  importo.  I  medesimi
creditori segnalano, inoltre, se diversi  dagli  assicurati  e  dagli
altri  aventi  diritto  a  prestazioni  assicurative,  gli  eventuali
privilegi e i beni che li garantiscono. 
  7. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma precedente
e  non  oltre  i  novanta  giorni  successivi,  presentano  all'ISVAP
l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno,
indicandone i diritti e l'ordine di prelazione, e l'elenco di  coloro
cui e' stato negato il riconoscimento delle pretese. E' accordato  ai
creditori,  persone  fisiche  o  giuridiche,  che   hanno   residenza
abituale, domicilio o la  sede  legale  in  un  altro  Stato  membro,
incluse le pubbliche amministrazioni,  lo  stesso  trattamento  e  lo
stesso grado di privilegio dei creditori italiani. 
  8.  Nei  medesimi  termini  previsti  dal  comma  7  i   commissari
depositano,  dopo  averne   data   comunicazione   all'ISVAP,   nella
cancelleria del tribunale del luogo ove l'impresa ha sede  legale,  a
disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori  ammessi
con l'indicazione delle somme riconosciute e di coloro  ai  quali  e'
stato negato il riconoscimento delle pretese. 
  9. Successivamente i commissari, con le stesse modalita' di cui  al
comma 1, comunicano senza indugio a coloro ai quali e'  stato  negato
in tutto o in parte il riconoscimento  delle  pretese,  la  decisione
presa nei loro riguardi. Dell'avvenuto deposito dello  stato  passivo
e' dato avviso tramite pubblicazione nel Bollettino. 
  10. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 7 e  8,  lo  stato
passivo diventa esecutivo.