Art. 254. 
 
 Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi 
 
  1. Possono proporre opposizione allo  stato  passivo,  i  creditori
esclusi o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal  ricevimento
della comunicazione prevista dall'articolo 252, comma 9. 
  2. L'opposizione e' disciplinata dagli articoli 98, 99 e 100  della
legge fallimentare. 
 
          Nota all'art. 254: 
              - Gli articoli 98, 99 e 100 del regio decreto 16  marzo
          1942, n. 26, sono i seguenti: 
              «Art. 98 (Opposizione dei creditori esclusi  o  ammessi
          con riserva). - I creditori esclusi o ammessi  con  riserva
          possono  fare  opposizione,  entro  quindici   giorni   dal
          deposito dello stato passivo  in  cancelleria,  presentando
          ricorso al giudice delegato. 
              Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui  tutti  i
          creditori opponenti e il curatore devono comparire avanti a
          lui, nonche' il termine per la  notificazione  al  curatore
          del ricorso e del decreto. 
              Almeno cinque giorni  prima  dell'udienza  i  creditori
          devono costituirsi. Se il  creditore  non  si  costituisce,
          l'opposizione si reputa abbandonata. 
              Possono intervenire in causa gli altri creditori.». 
              «Art.  99  (Istruzione  dell'opposizione   e   sentenza
          relativa). - Il giudice  delegato  provvede  all'istruzione
          delle varie cause di opposizione e quindi  fissa  l'udienza
          per la discussione davanti al collegio  a  norma  dell'art.
          189 del codice di procedura civile. 
              Quando alcune opposizioni sono mature per la  decisione
          e altre richiedono lunga istruzione, il  giudice  pronuncia
          ordinanza con  la  quale  separa  le  cause  e  rimette  al
          collegio quelle mature per la decisione. 
              Il tribunale pronuncia su tutte le opposizioni, che gli
          sono rimesse, con unica sentenza.  Nella  ipotesi  prevista
          dall'art. 279, primo comma, del codice di procedura civile,
          il tribunale puo'  ammettere  provvisoriamente  al  passivo
          tutto o in parte il credito contestato. 
              La sentenza deve essere affissa alla porta esterna  del
          tribunale entro otto giorni dalla sua pubblicazione, ed  e'
          provvisoriamente esecutiva. Il  cancelliere  da'  immediato
          avviso dell'avvenuta  pubblicazione  ai  procuratori  delle
          parti, a  norma  dell'art.  136  del  codice  di  procedura
          civile. 
              Il  termine  per  appellare  e'  di   giorni   quindici
          dall'affissione  della  sentenza.  Si  osservano   per   il
          giudizio di appello le disposizioni dei commi precedenti in
          quanto applicabili. Il termine per il ricorso in cassazione
          decorre dal giorno dell'affissione  della  sentenza  ed  e'
          ridotto della meta'. 
              «Art. 100 (Impugnazione dei crediti ammessi).  -  Entro
          quindici  giorni  dal  deposito  dello  stato  passivo   in
          cancelleria ciascun  creditore  puo'  impugnare  i  crediti
          ammessi, con ricorso al giudice delegato. 
              Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui le  parti
          e il curatore devono comparire davanti a  lui,  nonche'  il
          termine perentorio per la notificazione del ricorso  e  del
          decreto al curatore ed ai creditori i cui  crediti  vengano
          impugnati. Le parti si costituiscono a norma dell'art.  98,
          terzo  comma.  Se  all'udienza  le  parti  non  raggiungono
          l'accordo, il giudice dispone con ordinanza non impugnabile
          che in caso di  ripartizione  siano  accantonate  le  quote
          spettanti ai creditori contestati. 
              Per l'istruzione e la decisione delle  impugnazioni  si
          applicano le disposizioni  dell'articolo  precedente  e  il
          giudizio deve essere riunito a quello sulle opposizioni.».