Art. 254. Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi 1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, i creditori esclusi o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 252, comma 9. 2. L'opposizione e' disciplinata dagli articoli 98, 99 e 100 della legge fallimentare.
Nota all'art. 254: - Gli articoli 98, 99 e 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 26, sono i seguenti: «Art. 98 (Opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva). - I creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione, entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria, presentando ricorso al giudice delegato. Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui tutti i creditori opponenti e il curatore devono comparire avanti a lui, nonche' il termine per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto. Almeno cinque giorni prima dell'udienza i creditori devono costituirsi. Se il creditore non si costituisce, l'opposizione si reputa abbandonata. Possono intervenire in causa gli altri creditori.». «Art. 99 (Istruzione dell'opposizione e sentenza relativa). - Il giudice delegato provvede all'istruzione delle varie cause di opposizione e quindi fissa l'udienza per la discussione davanti al collegio a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile. Quando alcune opposizioni sono mature per la decisione e altre richiedono lunga istruzione, il giudice pronuncia ordinanza con la quale separa le cause e rimette al collegio quelle mature per la decisione. Il tribunale pronuncia su tutte le opposizioni, che gli sono rimesse, con unica sentenza. Nella ipotesi prevista dall'art. 279, primo comma, del codice di procedura civile, il tribunale puo' ammettere provvisoriamente al passivo tutto o in parte il credito contestato. La sentenza deve essere affissa alla porta esterna del tribunale entro otto giorni dalla sua pubblicazione, ed e' provvisoriamente esecutiva. Il cancelliere da' immediato avviso dell'avvenuta pubblicazione ai procuratori delle parti, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile. Il termine per appellare e' di giorni quindici dall'affissione della sentenza. Si osservano per il giudizio di appello le disposizioni dei commi precedenti in quanto applicabili. Il termine per il ricorso in cassazione decorre dal giorno dell'affissione della sentenza ed e' ridotto della meta'. «Art. 100 (Impugnazione dei crediti ammessi). - Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria ciascun creditore puo' impugnare i crediti ammessi, con ricorso al giudice delegato. Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui le parti e il curatore devono comparire davanti a lui, nonche' il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti vengano impugnati. Le parti si costituiscono a norma dell'art. 98, terzo comma. Se all'udienza le parti non raggiungono l'accordo, il giudice dispone con ordinanza non impugnabile che in caso di ripartizione siano accantonate le quote spettanti ai creditori contestati. Per l'istruzione e la decisione delle impugnazioni si applicano le disposizioni dell'articolo precedente e il giudizio deve essere riunito a quello sulle opposizioni.».