Art. 256. 
 
                        Insinuazioni tardive 
 
  1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a quando  non  siano
esauriti tutti i riparti, i creditori e i titolari di  diritti  reali
sui beni in  possesso  dell'impresa,  che  non  abbiano  ricevuto  la
comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 1,  e  non  risultino
inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far  valere  i  loro
diritti secondo quanto previsto dagli articoli 98,  99  e  100  della
legge fallimentare. 
  2. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al  ritardo  della
domanda, salvo che il ritardo stesso non sia ad essi  imputabile.  Si
applica il disposto dell'articolo 260, comma 5.