Art. 257. 
 
                      Liquidazione dell'attivo 
 
  1. I commissari hanno tutti  i  poteri  occorrenti  per  realizzare
l'attivo, salve le limitazioni stabilite  dall'autorita'  che  vigila
sulla liquidazione. Per gli  atti  previsti  dall'articolo  35  della
legge fallimentare, in deroga a quanto  disposto  dall'articolo  206,
secondo   comma,   della   medesima,   i   commissari    acquisiscono
preventivamente il parere del comitato di sorveglianza  e  provvedono
nel rispetto delle direttive che sono  stabilite  dall'ISVAP  in  via
generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con
istruzioni specifiche. 
  2.  I  commissari,  con  il  parere  favorevole  del  comitato   di
sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP,  possono  cedere  le
attivita' e le passivita', l'azienda, rami d'azienda, nonche' beni  e
rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione puo' avvenire
in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del  deposito  dello
stato passivo. Il cessionario risponde comunque delle sole passivita'
risultanti dall'atto di cessione. 
  3. I  commissari  possono  trasferire  il  portafoglio,  nella  sua
totalita' o per singoli rami e senza che il trasferimento  sia  causa
di scioglimento dei  contratti  di  assicurazione  ceduti,  ad  altra
impresa che disponga di adeguate risorse patrimoniali entro  sessanta
giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione mediante
convenzione approvata  dall'ISVAP  e  pubblicata  nel  Bollettino.  I
rischi  sono  assunti  dall'impresa  cessionaria  alla  scadenza  del
termine di sessanta giorni. 
  4. Per tutto il  periodo  di  tempo  relativo  ai  premi  pagati  i
contratti di assicurazione in corso  non  possono  essere  disdettati
dall'impresa cessionaria a pena di nullita' della disdetta. 
  5. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti  agli  aventi
diritto, i  commissari  possono  contrarre  mutui,  effettuare  altre
operazioni finanziarie passive e  costituire  in  garanzia  attivita'
aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato
di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP. 
 
          Note all'art. 257: 
              - Gli articoli 35 e 206  del  regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267 sono i seguenti: 
              «Art. 35 (Integrazione dei poteri del curatore).  -  Il
          giudice delegato, sentito il comitato dei  creditori,  puo'
          autorizzare con decreto motivato il curatore  a  consentire
          riduzioni di  crediti,  a  fare  transazioni,  compromessi,
          rinunzie alle liti, ricognizioni di  diritti  di  terzi,  a
          cancellare  ipoteche,  a  restituire  pegni,  a  svincolare
          cauzioni e ad accettare eredita' e donazioni. 
              Se gli atti suddetti sono  di  valore  indeterminato  o
          superiore a lire duecentomila, l'autorizzazione deve essere
          data,  su  proposta  del  giudice  delegato  e  sentito  il
          comitato dei creditori, dal tribunale con decreto  motivato
          non soggetto a gravame. 
              In quanto  possibile,  deve  essere  sentito  anche  il
          fallito.». 
              «Art. 206  (Poteri  del  commissario).  -  L'azione  di
          responsabilita' contro gli amministratori  e  i  componenti
          degli organi di controllo dell'impresa in  liquidazione,  a
          norma degli articoli 2393 e  2394  del  codice  civile,  e'
          esercitata    dal    commissario    liquidatore,     previa
          autorizzazione    dell'autorita'    che    vigila     sulla
          liquidazione. 
              Per il compimento degli atti previsti dall'art. 35,  in
          quanto siano di valore indeterminato o di valore  superiore
          a lire 2 milioni  e  per  la  continuazione  dell'esercizio
          dell'impresa  il  commissario   deve   essere   autorizzato
          dall'autorita'  predetta,  la  quale  provvede  sentito  il
          comitato di sorveglianza.».