Art. 258. 
 
   Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione 
 
  1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei  rami  vita  e
dei rami danni, che  alla  data  del  provvedimento  di  liquidazione
coatta risultano iscritti nell'apposito registro, sono  riservati  in
via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni  derivanti  dai
contratti ai quali essi si riferiscono. 
  2. Dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione,  o  dalla
notifica all'impresa  se  anteriore,  la  composizione  degli  attivi
indicati nel registro ed il  registro  medesimo  non  possono  essere
modificati dai commissari, ad  eccezione  della  correzione  di  meri
errori materiali, senza  l'autorizzazione  dell'ISVAP.  I  commissari
includono nel registro, in deroga al vincolo di immodificabilita',  i
proventi finanziari maturati  sugli  attivi,  nonche'  l'importo  dei
premi  incassati  nel   periodo   compreso   fra   l'apertura   della
liquidazione e il pagamento dei crediti di assicurazione o, nel  caso
di trasferimento del portafoglio, fino alla  data  del  trasferimento
stesso. Se il ricavato della liquidazione degli attivi  e'  inferiore
alla valutazione indicata nel registro, i commissari  sono  tenuti  a
darne giustificazione all'ISVAP. 
  3. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita si
soddisfano con priorita' rispetto  agli  altri  titolari  di  crediti
sorti  anteriormente  al  provvedimento  di  liquidazione,  ancorche'
assistiti da privilegio o ipoteca: 
    a) gli aventi  diritto  ai  capitali  o  indennizzi  per  polizze
scadute o sinistrate entro il  sessantesimo  giorno  successivo  alla
data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione e gli  aventi
diritto a rendite maturate entro lo stesso termine; 
    b)  i  titolari   di   crediti   derivanti   da   operazioni   di
capitalizzazione; 
    c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti; 
    d) i titolari dei contratti  in  corso  alla  data  di  cui  alla
lettera a), in proporzione dell'ammontare delle riserve matematiche; 
    e) i titolari dei contratti che non prevedono la costituzione  di
riserve  matematiche,  proporzionalmente  alla  frazione  di   premio
corrispondente al rischio non corso. Se gli attivi a copertura  delle
riserve tecniche dei rami vita risultano insufficienti per soddisfare
i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alle lettere a),  b),
c), e d) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera e). 
  4. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei  rami  danni
si soddisfano, con priorita' rispetto agli altri titolari di  crediti
sorti  anteriormente  al  provvedimento  di  liquidazione,  ancorche'
assistiti da privilegio o ipoteca: 
    a) gli aventi  diritto  a  capitali  o  indennizzi  per  sinistri
verificatisi entro il sessantesimo giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione del provvedimento di liquidazione; 
    b) i titolari dei contratti  in  corso  alla  data  di  cui  alla
lettera a), in proporzione alla frazione del premio corrispondente al
rischio non ancora corso. Se gli attivi  a  copertura  delle  riserve
tecniche dei rami danni risultano insufficienti per soddisfare  tutti
i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alla lettera a)  sono
preferiti ai crediti di cui alla lettera b). 
  5. Se gli attivi a copertura delle  riserve  tecniche  relative  ai
contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilita'  civile
derivante dalla circolazione dei  veicoli  a  motore  e  dei  natanti
risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti  indicati  nel
comma 4, si applicano le disposizioni previste dal capo I del  titolo
XVII. 
  6. Al pagamento dei crediti di cui ai commi 3 e 4 va  anteposto  il
pagamento delle spese di cui all'articolo 111, primo comma, numero 1,
della legge fallimentare. Le medesime spese gravano proporzionalmente
sulle attivita' di ogni specie ancorche' assistite  da  privilegio  o
ipoteca. 
 
          Nota all'art. 258: 
              - L'art. 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e'
          il seguente: 
              «Art. 111 (Ordine di distribuzione delle somme).  -  Le
          somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono  erogate
          nel seguente ordine: 
                1) per il pagamento delle spese,  comprese  le  spese
          anticipate  dall'erario,  e  dei   debiti   contratti   per
          l'amministrazione del fallimento  e  per  la  continuazione
          dell'esercizio   dell'impresa,   se   questo    e'    stato
          autorizzato; 
                2)  per  il  pagamento  dei   crediti   ammessi   con
          prelazione sulle cose vendute  secondo  l'ordine  assegnato
          dalla legge; 
                3) per il pagamento dei  creditori  chirografari,  in
          proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno  di
          essi fu ammesso, compresi i creditori  indicati  al  n.  2,
          qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
          per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa. 
              I prelevamenti indicati al n. 1  sono  determinati  con
          decreto dal giudice delegato.».