Art. 259. 
 
  Trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione 
 
  1. In caso di liquidazione coatta amministrativa  del  riassicurato
si applica l'articolo 1930 del codice civile. 
  2. In caso di liquidazione coatta amministrativa  dell'impresa  del
riassicuratore o del riassicurato  si  applica  l'articolo  1931  del
codice civile. 
 
          Note all'art. 259: 
              - Gli articoli 1930 e 1931 del  codice  civile  sono  i
          seguenti: 
              «Art.  1930  (Diritto  del  riassicurato  in  caso   di
          liquidazione  coatta  amministrativa).   -   In   caso   di
          liquidazione coatta amministrativa del riassicurato (1), il
          riassicuratore  deve  pagare   integralmente   l'indennita'
          dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i  premi
          e gli altri crediti.». 
              «Art. 1931 - (Compensazione dei crediti e debiti). - In
          caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del
          riassicuratore o del riassicurato, i  debiti  e  i  crediti
          che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura
          dei conti relativi a piu' contratti di riassicurazione,  si
          compensano di diritto.».