Art. 259. Trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione 1. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato si applica l'articolo 1930 del codice civile. 2. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato si applica l'articolo 1931 del codice civile.
Note all'art. 259: - Gli articoli 1930 e 1931 del codice civile sono i seguenti: «Art. 1930 (Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa). - In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato (1), il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennita' dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.». «Art. 1931 - (Compensazione dei crediti e debiti). - In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a piu' contratti di riassicurazione, si compensano di diritto.».