Art. 261. 
 
                         Adempimenti finali 
 
  1. Liquidato l'attivo e prima dell'ultimo riparto ai  creditori,  i
commissari  sottopongono  il  bilancio  finale  di  liquidazione,  il
rendiconto finanziario e il piano di  riparto,  accompagnati  da  una
relazione  propria  e  da  quella  del  comitato   di   sorveglianza,
all'ISVAP, che ne autorizza il deposito  presso  la  cancelleria  del
tribunale. 
  2. Dell'avvenuto deposito e' data  notizia  mediante  pubblicazione
nel  Bollettino.  L'ISVAP  puo'  stabilire   forme   integrative   di
pubblicita'. 
  3. Nel termine di venti giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nel
Bollettino, gli interessati possono proporre  le  loro  contestazioni
con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni  dell'articolo
254, commi 1 e 2. 
  4. Decorso il termine  indicato  senza  che  siano  state  proposte
contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza  passata  in
giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto  finale  in
conformita' di quanto previsto dall'articolo 260. 
  5. Le somme che non possono essere distribuite  vengono  depositate
nei modi stabiliti  dall'ISVAP  per  il  successivo  versamento  agli
aventi diritto, fatta salva la facolta' prevista  dall'articolo  260,
comma 4. 
  6. Si applicano le disposizioni del codice  civile  in  materia  di
liquidazione delle societa' di capitali relative  alla  cancellazione
della societa' e al deposito dei libri sociali. 
  7. La pendenza  di  ricorsi  e  giudizi,  ivi  compreso  quello  di
accertamento dello stato di insolvenza, non preclude  l'effettuazione
degli adempimenti finali previsti ai commi da 1 a  6  e  la  chiusura
della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale  chiusura
e' subordinata all'esecuzione di accantonamenti o all'acquisizione di
garanzie ai sensi dell'articolo 260, commi 3 e 4. 
  8. Successivamente alla chiusura della  procedura  di  liquidazione
coatta,  i  commissari  liquidatori  mantengono   la   legittimazione
processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi in corso.
Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attivita' connesse
ai giudizi, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 233, il comma  8
dell'articolo 234 ed i commi 1, 3 e 7 dell'articolo 250. 
  9. Nei casi di cessione ai sensi dell'articolo 257, commi 2 e 3,  i
commissari sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi  relativi
ai rapporti oggetto  della  cessione  nei  quali  sia  subentrato  il
cessionario.