Art. 262. 
 
                             Concordato 
 
  1. In qualsiasi stadio della procedura di  liquidazione  coatta,  i
commissari, con  il  parere  del  comitato  di  sorveglianza,  ovvero
l'impresa ai sensi dell'articolo  152,  secondo  comma,  della  legge
fallimentare,  con  il  parere  degli  organi  liquidatori,   possono
proporre un concordato al tribunale del luogo dove  l'impresa  ha  la
sede legale. La proposta di concordato e' autorizzata dall'ISVAP. 
  2. La proposta di  concordato  indica  la  percentuale  offerta  ai
creditori  chirografari,  il  tempo  del  pagamento  e  le  eventuali
garanzie. 
  3. La proposta di concordato e il parere degli  organi  liquidatori
sono  depositati  nella  cancelleria  del  tribunale.  L'ISVAP   puo'
stabilire altre forme di pubblicita'. 
  4. Entro  trenta  giorni  dal  deposito,  gli  interessati  possono
proporre opposizione con ricorso depositato  nella  cancelleria,  che
viene  comunicato  ai  commissari.  In  assenza  di  opposizioni   il
concordato diventa esecutivo. 
  5. In caso di opposizione  il  tribunale  decide  con  sentenza  in
camera di consiglio sulla proposta di concordato, tenendo  conto  del
parere reso dall'ISVAP. La sentenza e' pubblicata  mediante  deposito
in cancelleria e nelle  altre  forme  stabilite  dal  tribunale.  Del
deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti  con
biglietto di cancelleria. Si applica l'articolo 254. 
  6.  Durante  la  procedura  di  concordato  i  commissari   possono
procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'articolo
260. 
  7. Alla proposta di concordato e all'intervento nella procedura  in
qualita' di assuntore del concordato medesimo e' legittimata,  previa
autorizzazione del Ministro delle attivita' produttive, la CONSAP. 
 
          Nota all'art. 262: 
              - L'art. 152 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e'
          il seguente: 
              «Art. 152 (Proposta di concordato). -  La  proposta  di
          concordato per  la  societa'  fallita  e'  sottoscritta  da
          coloro che ne hanno la rappresentanza sociale. 
              La  proposta  e  le  condizioni  del  concordato  nelle
          societa' in  nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice
          devono essere  approvate  dai  soci  che  rappresentano  la
          maggioranza assoluta del capitale,  e  nelle  societa'  per
          azioni, in  accomandita  per  azioni  e  a  responsabilita'
          limitata, nonche' nelle societa' cooperative devono  essere
          approvate  dall'assemblea  straordinaria,  salvo  che  tali
          poteri siano stati delegati agli amministratori.».