Art. 263. 
 
        Esecuzione del concordato e chiusura della procedura 
 
  1. I commissari, con l'assistenza  del  comitato  di  sorveglianza,
sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive  che
sono stabilite dall'ISVAP in via generale con regolamento o che  sono
prescritte in via particolare con istruzioni specifiche. 
  2. Eseguito il concordato, i commissari convocano  l'assemblea  dei
soci perche' sia  deliberata  la  modifica  dell'oggetto  sociale  in
relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attivita'  assicurativa
o riassicurativa. Nel  caso  in  cui  non  abbia  luogo  la  modifica
dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per  la
cancellazione della societa' e il deposito dei libri sociali previsti
dalle disposizioni del codice civile in  materia  di  scioglimento  e
liquidazione delle societa' di capitali. 
  3. Si applica l'articolo 215 della legge fallimentare. 
 
          Nota all'art. 263: 
              - L'art. 2l5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e'
          il seguente: 
              «Art. 215 (Risoluzione e annullamento del  concordato).
          - Se il  concordato  non  e'  eseguito,  il  tribunale,  su
          ricorso  del  commissario  liquidatore  o  di  uno  o  piu'
          creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio e
          non soggetta a gravame, la risoluzione del  concordato.  Si
          applicano  le  disposizioni  dei  commi  terzo   e   quarto
          dell'art. 137. 
              Su  richiesta  del  commissario  o  dei  creditori   il
          concordato puo' essere annullato  a  norma  dell'art.  138.
          Risolto  o  annullato   il   concordato,   si   riapre   la
          liquidazione amministrativa e l'autorita' che vigila  sulla
          liquidazione   adotta   i   provvedimenti    che    ritiene
          necessari.».