Art. 264. 
 
Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di  riassicurazione
                               estere 
 
  1. Se un'impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno  Stato
terzo, ha insediato una succursale nel territorio  della  Repubblica,
la liquidazione coatta e' disposta nei confronti della sede italiana.
Si applica l'articolo 240, comma 3. 
  2. Se un'impresa di riassicurazione, che  ha  sede  legale  in  uno
Stato membro o in uno Stato terzo, ha insediato una  sede  secondaria
nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta  e'  disposta
nei confronti della sede italiana. Si applica l'articolo  240,  comma
3. 
  3.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del
presente capo.