Art. 265. Liquidazione coatta di imprese non autorizzate 1. Il Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta dell'impresa che esercita l'attivita' di assicurazione o di riassicurazione senza essere stata autorizzata. 2. Nel caso di assoluta mancanza di attivita' da liquidare l'ISVAP procede alla nomina dei commissari, solo previa motivata richiesta da parte dei creditori o di altri soggetti interessati che venga presentata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione. In tal caso i commissari possono chiedere all'ISVAP, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalita'. 3. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 213, secondo e terzo comma, della legge fallimentare.
Nota all'art. 265: - L'art. 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e' il seguente: «Art. 213 (Chiusura della liquidazione). - Prima dell'ultimo reparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di reparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorita', che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario. Dell'avvenuto deposito e' data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nei giornali che siano designati dall'autorita' che vigila sulla liquidazione. Nel termine di venti giorni dall'inserzione nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati possono proporre, con ricorso al tribunale, le loro contestazioni. Esse sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorita' che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile. Decorso il termine indicato senza che siano proposte osservazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di reparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'art. 117, e se del caso degli articoli 2456 e 2457 del codice civile.».