Art. 265. 
 
           Liquidazione coatta di imprese non autorizzate 
 
  1. Il Ministro delle attivita' produttive, su proposta  dell'ISVAP,
dispone la liquidazione coatta dell'impresa che esercita  l'attivita'
di assicurazione o di riassicurazione senza essere stata autorizzata. 
  2. Nel caso di assoluta mancanza di attivita' da liquidare  l'ISVAP
procede alla nomina dei commissari, solo previa motivata richiesta da
parte dei  creditori  o  di  altri  soggetti  interessati  che  venga
presentata nel termine perentorio di sessanta giorni  dalla  data  di
pubblicazione del  provvedimento  di  liquidazione.  In  tal  caso  i
commissari  possono  chiedere  all'ISVAP,  dopo  aver  provveduto  al
deposito  dello  stato  passivo,  l'autorizzazione  a   chiudere   la
liquidazione senza ulteriori formalita'. 
  3. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 213, secondo  e
terzo comma, della legge fallimentare. 
 
          Nota all'art. 265: 
              - L'art. 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e'
          il seguente: 
              «Art.  213  (Chiusura  della  liquidazione).  -   Prima
          dell'ultimo reparto ai creditori, il bilancio finale  della
          liquidazione con il conto della  gestione  e  il  piano  di
          reparto tra i creditori, accompagnati da una relazione  del
          comitato  di   sorveglianza,   devono   essere   sottoposti
          all'autorita', che vigila sulla liquidazione, la  quale  ne
          autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e
          liquida il compenso al commissario. Dell'avvenuto  deposito
          e'  data  notizia  mediante   inserzione   nella   Gazzetta
          Ufficiale del Regno e  nei  giornali  che  siano  designati
          dall'autorita' che vigila sulla liquidazione. 
              Nel  termine  di  venti  giorni  dall'inserzione  nella
          Gazzetta Ufficiale, gli interessati possono  proporre,  con
          ricorso al tribunale,  le  loro  contestazioni.  Esse  sono
          comunicate,  a  cura  del  cancelliere,  all'autorita'  che
          vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e  al
          comitato di sorveglianza, che nel termine di  venti  giorni
          possono presentare nella cancelleria del tribunale le  loro
          osservazioni. Il presidente del tribunale nomina un giudice
          per l'istruzione e per i provvedimenti  ulteriori  a  norma
          dell'art. 189 del codice di procedura civile. 
              Decorso il termine indicato senza  che  siano  proposte
          osservazioni, il bilancio, il conto di gestione e il  piano
          di  reparto  si  intendono  approvati,  e  il   commissario
          provvede alle  ripartizioni  finali  tra  i  creditori.  Si
          applicano le norme dell'art.  117,  e  se  del  caso  degli
          articoli 2456 e 2457 del codice civile.».