Art. 473
              Presupposti e oggetto - Norme applicabili

1. Nei casi previsti dall'articolo 370, comma 1, puo' essere disposta
la  requisizione  delle  navi  nazionali,  ovunque  esse siano, e dei
galleggianti che si trovino nelle acque territoriali dello Stato.
2.  La requisizione puo' avere per oggetto la proprieta' della nave o
del galleggiante, da parte dello Stato, oppure l'uso temporaneo della
nave  o  del galleggiante, con o senza equipaggio, o con una parte di
questo.
3.  La  requisizione  puo'  essere  fatta in proprieta' quando per la
durata,  per  lo  scopo cui e' preordinata ovvero per la natura della
cosa,   l'amministrazione   ravvisi   una  sua  maggiore  convenienza
economica.
4.  La  requisizione puo' avere a oggetto la prestazione di trasporto
obbligatorio  su  una  nave  o  su  un  galleggiante determinato, non
requisito, di un carico che ne importi la parziale utilizzazione.
5.  Il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti ha facolta' di
disporre,   con  proprio  decreto,  sulle  navi  o  galleggianti  non
requisiti, l'assoluta precedenza al trasporto di uomini, quadrupedi e
materiali,  per  esigenze  delle  amministrazioni  dello  Stato,  sui
percorsi  che dette navi o galleggianti compiono per effetto del loro
normale impiego.
6. Per la tutela giurisdizionale, si applica l'articolo 441.