Art. 474 Navi e galleggianti esenti dalla requisizione 1. Non sono soggetti a requisizione i galleggianti appartenenti: a) ai rappresentanti diplomatici di Stati esteri e al personale lo Stato italiano e presso lo Stato della Citta' del Vaticano; b) ai consoli, vice consoli e agenti consolari, cittadini dello Stato che rappresentano, se e' constatata l'esistenza di un trattamento di reciprocita'; c) a stranieri che, in virtu' di accordi internazionali, hanno diritto all'esenzione dalla requisizione. 2. Con determinazione del Ministro degli affari esteri, di concerto con quelli della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, possono, per ragioni di opportunita' e di cortesia internazionale, essere dichiarati esenti da requisizione altre navi o galleggianti.