Art. 474
            Navi e galleggianti esenti dalla requisizione

1. Non sono soggetti a requisizione i galleggianti appartenenti:
a)  ai  rappresentanti  diplomatici di Stati esteri e al personale lo
Stato italiano e presso lo Stato della Citta' del Vaticano;
b) ai consoli, vice consoli e agenti consolari, cittadini dello Stato
che  rappresentano, se e' constatata l'esistenza di un trattamento di
reciprocita';
c)  a  stranieri  che,  in  virtu'  di  accordi internazionali, hanno
diritto all'esenzione dalla requisizione.
2.  Con  determinazione del Ministro degli affari esteri, di concerto
con  quelli  della  difesa  e  delle  infrastrutture e dei trasporti,
possono,  per  ragioni  di opportunita' e di cortesia internazionale,
essere dichiarati esenti da requisizione altre navi o galleggianti.