Art. 481
   Lavori di trasformazione e di adattamento dell'unita' requisita

1.  In  tutte  le  navi e su tutti i galleggianti requisiti in uso il
Ministero che procede alla requisizione puo' disporre l'esecuzione di
tutti  i lavori di trasformazione e di adattamento opportuni, salvo a
provvedere,   all'atto   della   cessazione  della  requisizione,  al
ripristino  della  nave,  e al pagamento dell'indennita' anche per il
tempo occorrente per i lavori di ripristino.
2.  Se  i  lavori  di  ripristino  sono  affidati  all'armatore  o al
proprietario,  e'  fissato il tempo occorrente per il ripristino e la
relativa  indennita' si aggiunge alla somma fissata per effettuare il
ripristino stesso.