Art. 481 Lavori di trasformazione e di adattamento dell'unita' requisita 1. In tutte le navi e su tutti i galleggianti requisiti in uso il Ministero che procede alla requisizione puo' disporre l'esecuzione di tutti i lavori di trasformazione e di adattamento opportuni, salvo a provvedere, all'atto della cessazione della requisizione, al ripristino della nave, e al pagamento dell'indennita' anche per il tempo occorrente per i lavori di ripristino. 2. Se i lavori di ripristino sono affidati all'armatore o al proprietario, e' fissato il tempo occorrente per il ripristino e la relativa indennita' si aggiunge alla somma fissata per effettuare il ripristino stesso.