Art. 483
Trasformazione   della   requisizione   in  uso  in  requisizione  in
                             proprieta'

1.  Il  Ministero  competente  puo'  procedere  alla  requisizione in
proprieta'  di  navi o galleggianti gia' requisiti in uso nel caso in
cui  le  navi  o  galleggianti  siano  stati  per  eventi  di  guerra
gravemente  danneggiati  e  si  trovino  immobilizzati in maniera che
risulti  impossibile  o non conveniente procedere ai lavori necessari
per la loro rimessa in efficienza.
2.  Tuttavia, i proprietari, ove intendano procedere, a loro rischio,
alla  rimessa  in  efficienza  delle  navi  o  galleggianti,  possono
compatibilmente  con  le esigenze di carattere militare, da valutarsi
dal  Ministero della difesa, conservare la proprieta' del relitto. In
tal  caso pero' dall'ammontare dell'indennita' a essi spettante sara'
dedotto  il  valore  del relitto, da determinarsi dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. Dal giorno in cui si e' verificato l'evento di guerra al giorno in
cui   ha   luogo  la  requisizione  in  proprieta'  sono  corrisposte
all'armatore  o al proprietario della nave o del galleggiante le sole
quote b) e c) della parte A) dell'indennita' di requisizione prevista
dall'articolo  500.  Le  predette quote b) e c) non possono essere in
ogni  caso  corrisposte  per  un  periodo  superiore  ai 720 giorni a
partire  dalla  data  dell'evento  di  guerra,  che ha determinato il
sinistro,  e  dalla  quale  e'  cessata la corresponsione dell'intera
parte A) del compenso di requisizione.
4.  Ai  fini  del  presente capo, la cattura da parte del nemico e il
sequestro  o in genere l'impossessamento da parte di uno Stato estero
della  nave  o  del  galleggiante  requisito in uso si considera come
perdita  della nave o del galleggiante derivante da rischio di guerra
dal momento della cattura o sequestro o impossessamento.