Art. 483 Trasformazione della requisizione in uso in requisizione in proprieta' 1. Il Ministero competente puo' procedere alla requisizione in proprieta' di navi o galleggianti gia' requisiti in uso nel caso in cui le navi o galleggianti siano stati per eventi di guerra gravemente danneggiati e si trovino immobilizzati in maniera che risulti impossibile o non conveniente procedere ai lavori necessari per la loro rimessa in efficienza. 2. Tuttavia, i proprietari, ove intendano procedere, a loro rischio, alla rimessa in efficienza delle navi o galleggianti, possono compatibilmente con le esigenze di carattere militare, da valutarsi dal Ministero della difesa, conservare la proprieta' del relitto. In tal caso pero' dall'ammontare dell'indennita' a essi spettante sara' dedotto il valore del relitto, da determinarsi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Dal giorno in cui si e' verificato l'evento di guerra al giorno in cui ha luogo la requisizione in proprieta' sono corrisposte all'armatore o al proprietario della nave o del galleggiante le sole quote b) e c) della parte A) dell'indennita' di requisizione prevista dall'articolo 500. Le predette quote b) e c) non possono essere in ogni caso corrisposte per un periodo superiore ai 720 giorni a partire dalla data dell'evento di guerra, che ha determinato il sinistro, e dalla quale e' cessata la corresponsione dell'intera parte A) del compenso di requisizione. 4. Ai fini del presente capo, la cattura da parte del nemico e il sequestro o in genere l'impossessamento da parte di uno Stato estero della nave o del galleggiante requisito in uso si considera come perdita della nave o del galleggiante derivante da rischio di guerra dal momento della cattura o sequestro o impossessamento.