Art. 484
                  Riconsegna dell'unita' requisita

1.  La  riconsegna  della  nave  o  galleggiante  requisito  da parte
dell'amministrazione  e'  disposta  dal  Ministero che ha ordinato la
requisizione,  e  comunicata  dall'autorita',  all'uopo  delegata dal
Ministero  stesso,  all'armatore  o  proprietario  o  ai  loro legali
rappresentanti, possibilmente con preavviso.
2.   Salve  speciali  esigenze  o  accordi  particolari,  la  nave  o
galleggiante  requisito e' restituito all'armatore o proprietario nel
porto ove ebbe luogo la requisizione.