Art. 583 
 
                       Ambito di applicazione 
 
1. Fermi i requisiti  di  idoneita'  previsti  dalla  sezione  I  del
presente capo, le disposizioni della presente sezione si applicano al
personale delle Forze armate, delle Forze di  polizia  a  ordinamento
militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco: 
a) piloti e navigatori; 
b) impiegato a bordo di aeromobili, in base alla  normativa  vigente,
con mansioni diverse da quelle di pilota e navigatore; 
c)  assistenti  e  controllori  del  traffico  aereo,  assistenti   e
controllori della difesa  aerea  limitatamente  alle  imperfezioni  e
infermita' afferenti la neurologia, la psichiatria, l'oftalmologia  e
l'otorinolaringoiatria. 
2. Non sono idonei ai servizi di navigazione aerea i militari affetti
dalle imperfezioni e infermita' di cui alla presente sezione. 
3. L'elenco delle imperfezioni e infermita' di cui all'articolo  586,
e'  aggiornato  con  decreto  adottato  dal  Ministro  della  difesa,
sentiti,  per  il  personale  femminile,  il  Ministro  per  le  pari
opportunita' e la Commissione nazionale per le pari opportunita'  tra
uomo e donna, e, per il personale  del  Corpo  delle  capitanerie  di
porto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.