Art. 337. (Mansioni ispettive del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro) Agli impiegati della carriera, esecutiva dell'ispettorato del lavoro possono essere attribuite mansioni ispettive mediante concorso per esame da indire fra gli impiegati della medesima carriera aventi qualifica di archivista i quali abbiano conseguito giudizio complessivo di "ottimo" negli ultimi tre anni e non inferiore a quello di "distinto" negli anni precedenti e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, siano ritenuti idonei all'esercizio delle mansioni ispettive. L'attribuzione delle mansioni ispettive comporta per i suddetti impiegati il cambiamento di qualifica ma non variazioni nella posizione di ruolo, ne' corresponsione di particolare assegno. Gli impiegati che hanno conseguito la qualifica e la mansione ispettiva conservano la qualifica, stessa e le relative mansioni anche nelle promozioni alle qualifiche superiori. Tuttavia il ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione, puo' revocare in ogni momento per motivate esigenze di servizio l'attribuzione della qualifica e delle mansioni ispettive concesse a norma del presente articolo. La qualifica ispettiva non puo' essere attribuita a piu' di 80 impiegati della carriera esecutiva.