Art. 337.
     (Mansioni ispettive del personale della carriera esecutiva
                    dell'Ispettorato del lavoro)

  Agli  impiegati  della  carriera,  esecutiva  dell'ispettorato  del
lavoro possono essere attribuite mansioni ispettive mediante concorso
per  esame da indire fra gli impiegati della medesima carriera aventi
qualifica   di   archivista   i  quali  abbiano  conseguito  giudizio
complessivo  di  "ottimo"  negli  ultimi  tre  anni e non inferiore a
quello  di  "distinto"  negli  anni  precedenti e che, a giudizio del
Consiglio  di  amministrazione,  siano  ritenuti idonei all'esercizio
delle mansioni ispettive.
  L'attribuzione  delle  mansioni  ispettive  comporta per i suddetti
impiegati  il  cambiamento  di  qualifica  ma  non  variazioni  nella
posizione di ruolo, ne' corresponsione di particolare assegno.
  Gli  impiegati  che  hanno  conseguito  la  qualifica e la mansione
ispettiva  conservano  la  qualifica,  stessa  e le relative mansioni
anche   nelle  promozioni  alle  qualifiche  superiori.  Tuttavia  il
ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza sociale, su proposta del
Consiglio  di  amministrazione,  puo'  revocare  in  ogni momento per
motivate  esigenze di servizio l'attribuzione della qualifica e delle
mansioni ispettive concesse a norma del presente articolo.
  La  qualifica  ispettiva  non  puo'  essere attribuita a piu' di 80
impiegati della carriera esecutiva.