Art. 419. Ruolo degli ispettori tecnici 1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla ripartizione dei posti del ruolo unico degli ispettori tecnici tra la scuola materna, elementare e secondaria, nell'ambito dell'Amministrazione centrale e di quella periferica e, relativamente alla scuola secondaria, alla suddivisione per settori disciplinari. 2. Agli ispettori tecnici si applicano le disposizioni di stato giuridico e di trattamento economico gia' previste per gli ispettori tecnici centrali dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nota all'art. 419: - Il D.P.R. n. 748/1972, nell'ordinare per la prima volta la dirigenza statale, ne ha dettato la disciplina; nella tabella IX ad esso annessa gli ispettori centrali, ora confluiti in un unico ruolo con gli ispettori tecnici periferici, sono stati inclusi nelle qualifiche dirigenziali.