Art. 419. 
                    Ruolo degli ispettori tecnici 
 
  1. Il Ministro della  pubblica  istruzione  provvede,  con  proprio
decreto, sentito il Consiglio nazionale  della  pubblica  istruzione,
alla ripartizione dei posti del ruolo unico degli  ispettori  tecnici
tra  la  scuola  materna,  elementare   e   secondaria,   nell'ambito
dell'Amministrazione centrale e di quella periferica e, relativamente
alla scuola secondaria, alla suddivisione per settori disciplinari. 
  2. Agli ispettori tecnici si applicano  le  disposizioni  di  stato
giuridico e di trattamento economico gia' previste per gli  ispettori
tecnici centrali dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
          Nota all'art. 419:
             -  Il  D.P.R.  n.  748/1972,  nell'ordinare per la prima
          volta la dirigenza statale, ne ha  dettato  la  disciplina;
          nella  tabella  IX  ad esso annessa gli ispettori centrali,
          ora confluiti in un unico ruolo con gli  ispettori  tecnici
          periferici,    sono    stati   inclusi   nelle   qualifiche
          dirigenziali.