Art. 420. 
                Concorsi a posti di ispettore tecnico 
 
  1. L'accesso al ruolo del personale ispettivo tecnico  si  consegue
mediante concorsi  per  titoli  ed  esami,  distinti  a  seconda  dei
contingenti  risultanti  dalla  ripartizione  di  cui  al   comma   1
dell'articolo 419. 
  2. Ai predetti concorsi sono ammessi: 
    a) per il contingente relativo alla scuola materna, i  direttori,
i docenti di scuola materna, ed il personale direttivo  della  scuola
elementare; 
    b) per il contingente relativo alla scuola elementare, i  docenti
elementari, gli istitutori, le istitutrici e i direttori didattici di
scuola elementare; 
    c) per i contingenti relativi alla scuola media e  agli  istituti
di istruzione secondaria superiore, nonche' agli istituti  d'arte  ed
ai licei artistici, i presidi e i docenti della scuola media e  degli
istituti di istruzione secondaria superiore, i vice rettori  aggiunti
del ruolo ad esaurimento, i vice rettori e  i  rettori  dei  convitti
nazionali, le  vice  direttrici  e  le  direttrici  degli  educandati
femminili dello Stato, nonche'  i  presidi  e  i  docenti  dei  licei
artistici e degli istituti d'arte,  i  docenti  dei  conservatori  di
musica e delle accademie di belle arti. 
  3. Per l'ammissione ai concorsi di  cui  al  presente  articolo  e'
richiesto  il  possesso  della  laurea,  salvo   i   casi   in   cui,
limitatamente     all'istruzione     artistica,     per     l'accesso
all'insegnamento o a posti di preside, essa non sia prevista. 
  4. Il personale docente ed  educativo  deve  avere  una  anzianita'
complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno 9 anni. 
  5.  Ai  fini  dell'ammissione  ai  concorsi  ispettivi,   sono   da
considerare equiparati  agli  appartenenti  ai  ruoli  del  personale
docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i  concorsi  medesimi,
coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino  titolo
alla restituzione ai detti ruoli. 
  6. I concorsi a posti di ispettore tecnico sono  indetti  ogni  due
anni dal Ministero della pubblica istruzione, nei  limiti  dei  posti
disponibili nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di  scuola,
e tenuto conto dei settori d'insegnamento. 
  7. I bandi stabiliscono altresi' le modalita' di partecipazione, il
termine di presentazione delle domande, i titoli di  ammissione  e  i
titoli valutabili, nonche' il calendario delle prove scritte.