Art. 421. 
                      Commissioni esaminatrici 
 
  1. Le commissioni dei concorsi a posti di  ispettore  tecnico  sono
nominate con decreto del  direttore  generale  o  capo  del  servizio
centrale competente e sono composte da: 
    a) tre docenti universitari, dei quali almeno due che  professino
un insegnamento compreso nel settore disciplinare di cui trattasi; 
    b) un funzionario dell'amministrazione della pubblica  istruzione
con qualifica di dirigente; 
    c) un ispettore tecnico. 
  2. Almeno un terzo dei componenti  della  commissione  esaminatrice
deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilita'. 
  3. Per i concorsi relativi al contingente per gli istituti d'arte e
i licei artistici, i membri di cui alla lettera  a)  sono  scelti,  a
seconda del tipo di concorso, anche tra  i  direttori  ed  i  docenti
delle  accademie  di  belle  arti,  dei   conservatori   di   musica,
dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia  nazionale  d'arte
drammatica. 
  4. Il presidente e' nominato tra i membri di cui  alla  lettera  a)
del comma 1. 
  5. Sino a quando non saranno modificate le norme di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai  componenti
le commissioni  giudicatrici  previste  dal  presente  articolo  sono
corrisposti i compensi stabiliti dal predetto decreto del  Presidente
della Repubblica e successive modificazioni, in misura triplicata. 
 
          Nota all'art. 421:
             - Per il D.P.R. n. 5/1956 si veda la nota all'art. 414.