(Codice della navigazione-art. 768)
                              Art. 768. 
                        (Visite e ispezioni). 
 
  Il Registro aeronautico  italiano  provvede,  nei  casi  e  con  le
modalita' stabilite dal regolamento, a ispezioni e visite  periodiche
degli   aeromobili,   per   l'accertamento   delle   condizioni    di
navigabilita' e di impego. 
 
  L'aeromobile  puo'  essere  sottoposto   a   ispezioni   o   visite
straordinarie, sempre che il Registro  lo  ritenga  ovvero  si  siano
verificate avarie che possano menomare le condizioni di navigabilita'
dell'aeromobile o il funzionamento dei suoi organi. Il Registro  deve
disporre visite  straordinarie  ogni  qualvolta  ne  viene  richiesto
dall'autorita' aeronautica o da quella consolare. 
 
  La spesa delle visite periodiche e straordinarie e delle  ispezioni
e' a carico dell'esercente.