Art. 768.
(Visite e ispezioni).
Il Registro aeronautico italiano provvede, nei casi e con le
modalita' stabilite dal regolamento, a ispezioni e visite periodiche
degli aeromobili, per l'accertamento delle condizioni di
navigabilita' e di impego.
L'aeromobile puo' essere sottoposto a ispezioni o visite
straordinarie, sempre che il Registro lo ritenga ovvero si siano
verificate avarie che possano menomare le condizioni di navigabilita'
dell'aeromobile o il funzionamento dei suoi organi. Il Registro deve
disporre visite straordinarie ogni qualvolta ne viene richiesto
dall'autorita' aeronautica o da quella consolare.
La spesa delle visite periodiche e straordinarie e delle ispezioni
e' a carico dell'esercente.