(Codice della navigazione-art. 769)
                              Art. 769. 
                  (Visite ed ispezioni all'estero). 
 
  All'estero le visite e le ispezioni di cui all'articolo  precedente
per gli aeromobili nazionali sono eseguite dal  Registro  aeronautico
italiano ovvero dagli istituti stranieri con i quali siano  stipulati
accordi a tal fine.