(CODICE CIVILE-art. 674)
                              Art. 674. 
 
                    (Accrescimento tra coeredi). 
 
  Quando piu' eredi sono stati istituiti con  uno  stesso  testamento
nell'universalita' dei beni, senza determinazione di parti o in parti
uguali, anche se determinate, qualora uno di essi  non  possa  o  non
voglia accettare, la sua parte si accresce agli altri. 
 
  Se  piu'  eredi  sono  stati  istituiti  in   una   stessa   quota,
l'accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti  nella  quota
medesima. 
 
  L'accrescimento non ha luogo  quando  dal  testamento  risulta  una
diversa volonta' del testatore. 
 
  E' salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione.