(CODICE CIVILE-art. 675)
                              Art. 675. 
 
                  (Accrescimento tra collegatari). 
 
  L'accrescimento ha luogo anche tra piu' legatari ai quali e'  stato
legato uno stesso oggetto,  salvo  che  dal  testamento  risulti  una
diversa volonta' e salvo sempre il diritto di rappresentazione.