(CODICE CIVILE-art. 676)
                              Art. 676. 
 
                    (Effetti dell'accrescimento). 
 
  L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto. 
 
  I  coeredi  o  i  legatari,  a  favore  dei   quali   si   verifica
l'accrescimento, subentrano  negli  obblighi  a  cui  era  sottoposto
l'erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di  obblighi  di
carattere personale.