(CODICE CIVILE-art. 678)
                              Art. 678. 
 
              (Accrescimento nel legato di usufrutto). 
 
  Quando a piu' persone e' legato un usufrutto in  modo  che  tra  di
loro vi sia il diritto di  accrescimento,  l'accrescimento  ha  luogo
anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il  possesso
della cosa su cui cade l'usufrutto. 
 
  Se non vi e' diritto di accrescimento, la  porzione  del  legatario
mancante si consolida con la proprieta'.