Art. 266. 
 
   Responsabilita' per illecito amministrativo dipendente da reato 
 
  1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie
di reato  un  illecito  amministrativo  a  carico  di  un'impresa  di
assicurazione o di riassicurazione ne  da'  comunicazione  all'ISVAP.
Nel corso del procedimento,  ove  il  pubblico  ministero  ne  faccia
richiesta, viene sentito  l'ISVAP,  che  ha  facolta'  di  presentare
relazioni scritte. 
  2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della  sentenza,  il
giudice  dispone,  anche  d'ufficio,  l'acquisizione  dall'ISVAP   di
aggiornate   informazioni   sulla   situazione   dell'impresa,    con
particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo. 
  3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di  un'impresa
di  assicurazione  o  di  riassicurazione  le  sanzioni  interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2,  lettere  a)  e  b),  del  decreto
legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  decorsi  i  termini  per  la
conversione delle sanzioni medesime, e'  trasmessa  per  l'esecuzione
dall'autorita'  giudiziaria  all'ISVAP.  A  tal  fine  l'ISVAP   puo'
proporre o adottare gli atti previsti dai capi II, III e  IV,  avendo
presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e  le  preminenti
finalita'  di  salvaguardia  della  stabilita'  e  di  tutela   degli
assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. 
  4. Le sanzioni interdittive  indicate  nell'articolo  9,  comma  2,
lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231,  non
possono  essere  applicate  in  via   cautelare   alle   imprese   di
assicurazione o di riassicurazione. Alle  medesime  non  si  applica,
altresi', l'articolo 15 del decreto legislativo  8  giugno  2001,  n.
231. 
  5. Il presente articolo si applica,  in  quanto  compatibile,  alle
sedi secondarie italiane di imprese di altri Stati membri o di  Stati
terzi. 
 
          Note all'art. 266: 
              -  Il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.   231
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  19  giugno  2001,  n.
          140)  concerne   la   «Disciplina   della   responsabilita'
          amministrativa delle persone giuridiche, delle  societa'  e
          delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a
          norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n.  300»;
          in particolare gli articoli 55, 9 e 15 sono i seguenti: 
              «Art. 55 (Annotazione dell'illecito amministrativo).  -
          1.  Il  pubblico  ministero  che  acquisisce   la   notizia
          dell'illecito amministrativo dipendente da  reato  commesso
          dall'ente  annota  immediatamente,  nel  registro  di   cui
          all'art. 335 del codice di procedura penale,  gli  elementi
          identificativi dell'ente unitamente,  ove  possibile,  alle
          generalita' del suo legale rappresentante nonche' il  reato
          da cui dipende l'illecito. 
              2. L'annotazione  di  cui  al  comma  1  e'  comunicata
          all'ente o al suo difensore che ne faccia  richiesta  negli
          stessi limiti in cui e' consentita la  comunicazione  delle
          iscrizioni della notizia di reato alla persona  alla  quale
          il reato e' attribuito.». 
              «Art. 9 (Sanzioni amministrative). - 1. Le sanzioni per
          gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: 
                a) la sanzione pecuniaria; 
                b) le sanzioni interdittive; 
                c) la confisca; 
                d) la pubblicazione della sentenza. 
              2. Le sanzioni interdittive sono: 
                a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita'; 
                b) la sospensione o la revoca  delle  autorizzazioni,
          licenze   o   concessioni   funzionali   alla   commissione
          dell'illecito; 
                c)  il  divieto  di  contrattare  con   la   pubblica
          amministrazione, salvo che per ottenere le  prestazioni  di
          un pubblico servizio; 
                d)  l'esclusione  da   agevolazioni,   finanziamenti,
          contributi o sussidi e l'eventuale revoca  di  quelli  gia'
          concessi; 
                e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.». 
              «Art. 15 (Commissario giudiziale). - 1. Se sussistono i
          presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva
          che determina l'interruzione dell'attivita'  dell'ente,  il
          giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone
          la prosecuzione dell'attivita' dell'ente  da  parte  di  un
          commissario per un periodo  pari  alla  durata  della  pena
          interdittiva che sarebbe stata  applicata,  quando  ricorre
          almeno una delle seguenti condizioni: 
                a) l'ente svolge un pubblico servizio o  un  servizio
          di pubblica necessita' la cui interruzione  puo'  provocare
          un grave pregiudizio alla collettivita'; 
                b)  l'interruzione  dell'attivita'   dell'ente   puo'
          provocare,  tenuto  conto  delle  sue  dimensioni  e  delle
          condizioni economiche del territorio  in  cui  e'  situato,
          rilevanti ripercussioni sull'occupazione. 
              2.  Con  la  sentenza  che  dispone   la   prosecuzione
          dell'attivita', il giudice indica i compiti ed i poteri del
          commissario, tenendo conto della specifica attivita' in cui
          e' stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. 
              3. Nell'ambito dei compiti e dei  poteri  indicati  dal
          giudice,  il  commissario  cura  l'adozione  e   l'efficace
          attuazione dei modelli di  organizzazione  e  di  controllo
          idonei  a  prevenire   reati   della   specie   di   quello
          verificatosi.  Non  puo'  compiere  atti  di  straordinaria
          amministrazione senza autorizzazione del giudice. 
              4.   Il   profitto   derivante    dalla    prosecuzione
          dell'attivita' viene confiscato. 
              5.  La  prosecuzione  dell'attivita'   da   parte   del
          commissario non puo' essere disposta quando  l'interruzione
          dell'attivita' consegue all'applicazione in via  definitiva
          di una sanzione interdittiva.».