Art. 487
                  Sbarco dell'equipaggio mercantile

1.  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o il Ministero
della  difesa  possono  disporre  lo  sbarco,  in  tutto  o in parte,
dell'intero  equipaggio  dalle  navi  o  dai  galleggianti  dei quali
effettuano la requisizione, sostituendolo con personale militare.
2.  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o il Ministero
della  difesa  possono,  a  loro  insindacabile giudizio, ordinare lo
sbarco  dalle navi o dai galleggianti requisiti di una o piu' persone
dell'equipaggio.  In  questo  caso  l'armatore,  il proprietario o il
capitano  provvedono immediatamente, salva comprovata impossibilita',
alla  sostituzione  delle  persone  sbarcate, assumendo, se richiesto
dall'amministrazione, le persone da questa nominativamente designate.
3.  Se l'armatore, il proprietario, o il capitano non vi provvede nel
termine   fissato   dall'amministrazione,   questa   ha  facolta'  di
provvedervi  d'ufficio,  e  il  personale  cosi' imbarcato si intende
arruolato a tutti gli effetti per conto dell'armatore o proprietario.
4.   I   predetti   Ministeri   possono  inoltre  disporre  l'aumento
dell'equipaggio  delle  navi  o  dei  galleggianti  requisiti  per il
disimpegno di speciali servizi, e il Ministero della infrastrutture e
dei  trasporti  puo'  anche  disporre  per  tali servizi l'imbarco di
personale militare in soprannumero.
5.  Nei  casi  previsti  dai  commi  1 e 2, al personale sbarcato, se
particolari norme di carattere legislativo o sindacale non dispongono
diversamente,  e'  dovuto il trattamento previsto dalla norme vigenti
per  il  caso  di  risoluzione  del  rapporto di lavoro per fatto del
datore di lavoro.
6.   Le   spese   per   lo   sbarco  o  la  sostituzione  di  persone
dell'equipaggio,  o  per  l'aumento  di  questo,  sono a carico dello
Stato.