Art. 587 
 
                          Limiti di altezza 
 
1. Per l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  del  personale
delle Forze armate sono richieste le seguenti misure di altezza: 
a)  per  gli  ufficiali,  sottufficiali  e  volontari,  salvo  quanto
previsto dalle lettere b) e c): non inferiore a metri  1,65  per  gli
uomini e a metri 1,61 per le  donne  e,  limitatamente  al  personale
della Marina militare, non superiore a metri 1,95; 
b) per gli ufficiali piloti della Marina militare e per gli ufficiali
dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica militare: non
inferiore a metri 1,65 e non superiore a metri 1,90; 
c) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri: non inferiore a metri
1,70 per gli uomini e a metri 1,65 per le donne.