Art. 338.
                  (Promozione a ispettore generale)

  La  promozione  alla qualifica di ispettore generale nella carriera
del  personale  degli  uffici del lavoro e della massima occupazione,
inquadrato  nella  qualifica  di  direttore  capo in applicazione del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, non
puo'   essere   conferita  prima,  che  siano  decorsi  quattro  anni
dall'inquadramento predetto.