Art. 339. (Esercizio di funzioni direttive da parte del personale della carriera di concetto) Gli impiegati appartenenti alla carriera di concetto prevista dalla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 che alla data di inquadramento siano gia' da almeno un anno preposti alla direzione di un ufficio regionale o provinciale del lavoro e della massima occupazione, conservano le funzioni direttive predette, ferma l'appartenenza ad ogni effetto, alla carriera di concetto.