Art. 339.
(Esercizio di funzioni direttive   da   parte   del  personale  della
                        carriera di concetto)

  Gli impiegati appartenenti alla carriera di concetto prevista dalla
tabella  C  allegata  al  decreto  del Presidente della Repubblica 19
marzo  1955,  n.  520  che  alla  data di inquadramento siano gia' da
almeno  un  anno  preposti  alla  direzione di un ufficio regionale o
provinciale  del  lavoro  e  della massima occupazione, conservano le
funzioni  direttive  predette,  ferma l'appartenenza ad ogni effetto,
alla carriera di concetto.