Art. 340.
(Anzianita' di servizio del personale inquadrato ai sensi del decreto
       del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520)

  L'anzianita'  di  servizio maturata dal personale che ha conseguito
l'inquadramento ai sensi del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 (tabella c)
nella categoria di appartenenza all'atto dell'inquadramento stesso e'
valutata,  nei limiti previsti dall'art. 41 del citato D.P.R. n. 520,
ai  fini dell'ammissione agli esami di concorso e di idoneita' per le
promozioni  a  direttore principale o a primo segretario; nonche' per
l'ammissione  al  concorso ed agli scrutini per la promozione a primo
archivista.
  L'anzianita'  di servizio attribuita in applicazione del precedente
comma e' utile anche ai fini dell'ammissione agli esami di promozione
alle qualifiche di direttore, segretario od archivista previsti dagli
artt. 361, 362 e 363.
  L'anzianita'  acquisita anteriormente all'ammissione in ruolo nella
qualifica  corrispondente  o  superiore  al  grado  di  inquadramento
attuato  ai  sensi del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, e' valutata agli
effetti dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.