Art. 341. 
                      (Riduzione di anzianita') 
 
  Per   la   prima   promozione   da   conferire   dopo    effettuato
l'inquadramento nei singoli ruoli ai sensi del D.P.R. 19 marzo  1955,
n. 520, i periodi di anzianita' richiesti per l'avanzamento, mediante
scrutinio,  a  direttore  principale,  primo   segretario   e   primo
archivista ai sensi degli artt. 368 lettera a,  370  lettera  a,  371
lettera a, e qualifiche superiori sono ridotti di un anno; 
  quelli per la partecipazione ai concorsi di merito, distinto per la
promozione alle qualifiche di direttore e segretario, ai sensi  degli
artt. 361 e 362, e al concorso  per  esami  per  la  promozione  alla
qualifica di archivista di cui all'art.  363  lettera  a,  nonche'  i
periodi prescritti per l'avanzamento, mediante esami, alle qualifiche
di direttore principale, primo segretario  e  primo  archivista  sono
ridotti  di  un  anno  e  mezzo.  La  presente  disposizione  non  e'
applicabile nei confronti di coloro che si siano gia'  avvalsi  della
riduzione di anzianita' prevista dal terzo  comma  dell'art.  41  del
citato D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.