Art. 342.
                     (Indisponibilita' di posti)

  Il  personale  degli  uffici del lavoro e della massima occupazione
non  immesso  nei  ruoli  organici  continua nell'attuale rapporto di
impiego contrattuale secondo le disposizioni di cui al D.L. 15 aprile
1948 n. 381.
  In  corrispondenza  alle  unita' trattenute in servizio a norma del
precedente  comma  e  fino  alla  loro cessazione dal servizio devono
essere  mantenuti  vacanti,  nei  ruoli  delle  carriere di concetto,
esecutivo  e del personale ausiliario, altrettanti posti di qualifica
corrispondente a quella rivestita dalle predette unita'.