Art. 175. 
 
  Non devono essere rimessi sul binario da un solo operaio se  non  a
mezzo di leva i vagonetti carichi deragliati. 
  Nel caso di trazione animale o meccanica, l'operazione dove  essere
eseguita soltanto dopo che sia stato  distaccato  il  quadrupede  dal
convoglio o fermata, la macchina motrice. 
  I vagonetti, i contrappesi ed i carrelli  trasportatori  deragliati
su piani inclinati possono essere rimessi a mano sui binari  o  sulle
guide soltanto dopo che essi siano stati assicurati contro  la  fuga,
quando possibile, a mezzo di dispositivo  indipendente  dall'impianto
di estrazione e frenatura. Gli operai addetti alla manovra si  devono
disporre di fianco e mai a livello  inferiore  sullo  stesso  binario
impegnato. Il trasporto  non  deve  essere  ripreso  prima,  che  gli
operatori della manovra si siano messi al sicuro.